domenica 5 luglio 2009

A PROPOSITO DI ACQUA E DEPURAZIONE.....

Con la sentenza 7 marzo 2009 il Tribunale Civile di Crotone in appello, in accoglimento delle istanze proposte dal Comune di Isola Capo Rizzuto rappresentato e difeso dall’Avv. R.M., nella vertenza relativa al mancato pagamento del canone per l’erogazione dell’acqua e la depurazione da parte dei cittadini del Comune, ha stabilito che i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione anche qualora agisca jure privatorum, devono essere redatti a pena di nullità in forma scritta e in mancanza di prova sulla sottoscrizione da parte dell’utente del formulario tipo, non può ritenersi che tra le parti sia stato concluso per facta concludentia alcun contratto di somministrazione.

Ne consegue che in mancanza del contratto scritto tra l’utente e il Comune che eroga il servizio, l’avvenuta erogazione dell’acqua determina un ingiustificato arricchimento per l’utente, con conseguente depauperamento per il Comune gestore del servizio, che, stante l’assenza di un titolo specifico sul quale possa ritenersi fondato il relativo diritto di credito, deve ritenersi legittimato ad esercitare l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c..

In mancanza della stipulazione di un formale contratto di somministrazione di acqua, trova applicazione, non già il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948 c.c., ma il termine ordinario decennale, che decorre dal momento in cui il diritto all’indennizzo può essere fatto valere, costituendo valido atto interruttivo della prescrizione la notifica da parte dell’ente pubblico della fattura relativa al pagamento dovuto per l’erogazione dell’acqua.

Nessun commento: